Lo studio notarile Andrea Cimino con il suo ufficio di Trento rappresenta una realtà affermata sul territorio provinciale.


Andrea Cimino

Andrea Cimino nasce a Napoli il 3 novembre 1967 e nel 1990, a 23 anni non ancora compiuti, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli con 108/110. Nel 1994 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e l’idoneità a coadiutore presso la Banca d’Italia. AndreaCiminoAll’età di 27 anni supera il concorso di Notaio; il 29 febbraio 1996 si iscrive a Ruolo presso la sede di Trento, ove ad oggi è titolare di sede principale, mentre il suo ufficio secondario è in Pinzolo. Fin dall’inizio della carriera coniuga la sua attività professionale con svariate collaborazioni con enti ed istituti di alta formazione, fra cui la Scuola di Notariato del Comitato Triveneto e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Trento e Verona, di cui è docente sin dall’anno di sua istituzione e, ad oggi, membro del Consiglio Direttivo.
Dopo aver ricoperto per sei anni la carica di membro del Consiglio Notarile di Trento e Rovereto, è eletto componente della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Trentino – Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Autore di pubblicazioni e relatore in svariati convegni, è ad oggi cultore di diritto civile presso l’Università degli Studi di Trento e docente presso la Scuola Notarile di Padova.
Ha partecipato alla redazione del “Codice della proprietà e dei diritti immobiliari” diretta da Filippo Preite e Marcello Di Fabio, in corso di pubblicazione dalla casa editrice UTET, del quale ha redatto la parte dedicata “al sistema tavolare e imposta di registro” e “alla trascrizione nella comunione”.
Nel 2012 ha superato la selezione per essere iscritto, come conciliatore, nell’Organismo istituito presso la Camera Arbitrale di Trento.


Chi è il notaio

Il notaio
Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).

L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede e come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell’atto notarile fa piena prova, salvo che sia accertato il reato di falso.

La legge prescrive l’atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza:

per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità;
per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona;
per l’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona ed alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico.